Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense le comunicazioni concernenti il reddito netto professionale e del volume d’affari nell’anno 2022, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70, quarto comma, del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).
La sanzione applicata ha tenuto conto dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 del Codice Deontologico Forense, in particolare per l’esistenza di alcuni precedenti disciplinari.
Stampa