11/2022
Decisione n° 11 Procedimento n° 122-140 / 2020

Decisione 11/2022

Costituisce violazione dell’articolo 15 e dell’articolo 70, 6 comma del Codice Deontologico Forense, non aver adempiuto all’obbligo formativo nel triennio 2017 – 2019, non avendo conseguito alcun credito formativo in luogo del numero minimo di sessanta.

Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto negli anni indicati nel capo di incolpazione, comportamento per altro ancora in permanenza, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70 quarto comma, del Codice Deontologico Forense, (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).

La sanzione applicata tiene conto che all’incolpato è stata in precedenza irrogata una sanzione disciplinare.

Stampa
Torna in alto