14/2022
Decisione n° 14 Procedimento n° 39 / 2019

Decisione 14/2022

Integra violazione del dovere di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 del Codice Deontologico Forense e si pone in contrasto con l’obbligo di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi sancito dall’art. 63 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che ha presentato denunce di contenuto calunnioso, per le quali ha subito condanna penale, condotta che non può ritenersi consona e rispettosa dei doveri di probità, dignità e decoro che l’avvocato deve sempre osservare per la salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.

L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso, ai sensi dell’art. 4, 2° comma del Codice Deontologico Forense.

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