2/2022
Decisione n° 2 Procedimento n° 117 / 2016

Decisione 2/2022

Comporta violazione dell’art. 19 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà), che costituisce peraltro esplicitazione del più generale canone di esercitare l’attività professionale con lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che, in esposto disciplinare avverso a un Collega, abbia accusato quest’ultimo di avere suggerito al suo cliente un comportamento illecito, ed invero addirittura delittuoso, qualificato come estorsivo e oggetto di denuncia penale con esito di archiviazione, muovendo tali accuse senza avere raccolto alcuna ulteriore informazione o alcun indizio o prova in ordine ai fatti e senza neppure interpellare il Collega accusato per chiedergli riscontro circa la veridicità di quanto asserito dal suo cliente.

Integra violazione dell’art. 42 del Codice Deontologico Forense il comportamento dell’Avvocato che abbia espresso apprezzamento denigratorio su di un Collega e sulla sua attività qualificando, in esposto disciplinare avverso quest’ultimo, una lettera monitoria come una condotta tenuta “in spregio alla normativa deontologica oltre che di assoluta mancanza di cognizione riguardo ai principi basilari civilistici e procedurali”.

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