27/2022
Decisione n° 27 Procedimento n° 94 / 2020

Decisione 27/2022

E’ suscettibile di valutazione, in riferimento alle previsioni degli articoli 9 del Codice Deontologico Forense (doveri di correttezza, lealtà, probità e indipendenza) e 55 del Codice Deontologico Forense (Rapporti con i testimoni e persone informate), il comportamento dell’avvocato il quale, nella veste di legale di un cliente, assiste e partecipa a colloquio con un lavoratore dipendente di tale cliente, sospettato di avere commesso fatti costituenti reato e di illeciti afferenti al rapporto di lavoro subordinato, colloquio nel corso del quale tale lavoratore dipendente rende dichiarazioni scritte autoaccusatorie, senza che venga informato delle possibili conseguenze delle sue dichiarazioni ed in particolare che queste potrebbero venire utilizzate contro di lui, oltreché senza che gli sia comunicato che la conversazione viene registrata e senza documentare in forma scritta le informazioni assunte.

Nel caso di specie, all’esito dell’istruttoria dibattimentale si è giudicato che dal fatto contestato non è emersa alcuna responsabilità disciplinare a carico dell’incolpato.

Stampa
Torna in alto