4/2021
Decisione n° 4 Procedimento n° 61 / 2018

Decisione 4/2021

Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense le comunicazioni concernenti il reddito netto professionale e del volume d’affari negli anni indicati nel capo di incolpazione, comportamento per altro ancora in permanenza, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70, quarto comma, del Codice Deontologico Forense, (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).

Si pone in contrasto con l’obbligo di comportarsi, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi, previsto dall’art. 63, 1° comma del Codice Deontologico Forense, oltreché con l’obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, previsto dall’art. 64, 1° comma del Codice Deontologico Forense, l’avvocato che contrae con il titolare di impresa individuale esercente attività alberghiera l’obbligazione di pagare la somma di € 650,00 dovuta come saldo per il soggiorno presso la struttura alberghiera con il proposito di non adempierla, e ciò, in particolare, versando soltanto acconto di € 350,00, ma rendendosi, invece, successivamente irreperibile, come anche accertato con sentenza di condanna penale. Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento: conseguentemente le risultanze probatorie acquisite, pur se formalizzate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare.

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