Il ricorso per ricusazione di componente della sezione giudicante è inammissibile, poichè tardivo e comunque manifestamente infondato ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 c. 1 del Regolamento CNF n. 2/2014, attese le previsioni dell’art. 7 del Regolamento CNF 2/2014 a mente del quale “La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi di ricusazione che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione” e dell’art. 6, comma 1, reg. CNF 2/2014 del medesimo Regolamento CNF 2/2014 che stabilisce quanto segue: “I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell’ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.”, motivi e ipotesi strettamente tassativi.
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35/2024
Procedimento n° 201 / 2019
