Costituisce violazione dell’articolo 15 del Codice Deontologico Forense e dell’articolo 70, 6 comma del Codice Deontologico Forense, non aver adempiuto all’obbligo formativo nel triennio 2017-2019 e nell’anno transitorio 2020, avendo conseguito due crediti in luogo del numero minimo di sessanta per il triennio e non avendo conseguito alcun credito in luogo del numero minimo di cinque per l’annualità singola. Nella determinazione della sanzione la Sezione ha tenuto conto del numero di crediti mancanti e della situazione personale vissuta dall’incolpato nel triennio 2017-2019 e nell’anno transitorio 2020, ampiamente documentata, in ragione della grave patologia cardiaca da cui risultava affetto, della disabilità di un congiunto e della necessità di assisterlo nonché delle patologie della propria compagna e madre dei suoi figli minori.
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7/2023
Procedimento n° 59 / 2022