72/2015
Procedimento n° 72 / 2015

Decisione procedimento 72/2015

Il carattere diffamatorio degli scritti difensivi ritenuti non pertinenti all’oggetto della causa in cui furono depositati, contenendo giudizi denigratori del collega avversario, del quale venivano riferiti comportamenti moralmente e deontologicamente disdicevoli, indipendentemente dalla veridicità o meno dei fatti, vanno sanzionati ai sensi dell’art. 42 Cod. Deont. (già art. 29 del Codice Deontologico previgente). (Nel caso di specie l’Avvocato, nell’ambito di atti processuali depositati in due distinti giudizi civili, ha espresso apprezzamenti gravemente denigratori sull’attività professionale dell’Avvocato avversario, indicando e utilizzando in tal senso notizie relative a quest’ultimo, quali, a esempio, i ripetuti riferimenti, in atti processuali e in particolare nei capitoli di prova orale articolati dei quali l’Avvocato incolpato chiese l’ammissione, al fatto che fosse noto che l’Avvocato avversario si ubriacasse continuamente o frequentasse abitualmente osterie, la circostanza che fosse stato arrestato in quanto ubriaco e per avere vilipeso il Capo dello Stato di Stato confinante, il fatto che il bere troppo  “spiegava e spiega il suo modo di scrivere, sia nella forma che nella sostanza, nonché le continue aggressioni orali e fisiche nei confronti di Colleghi ed in specie dello stesso avvocato incolpato”, o ancora il fatto che l’avvocato avversario lavorasse “nelle cause di recupero credito professionali dell’avvocato incolpato contro i debitori insolventi del pagamento dell’onorario, ivi concentrandosi, posto che le relative vertenze non venivano accettate ovvero rinunciate” da tutti gli avvocati del Foro.

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