83/2015
Procedimento n° 83 / 2015

Decisione procedimento 83/2015

Comporta valutazione disciplinare per il possibile contrasto con l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente di cui all’articolo 24 del Codice Deontologico Forense e con l’obbligo, quando l’avvocato abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie di natura familiare, di astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei coniugi medesime in controversie successive tra i medesimi di cui all’articolo 68 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che abbia assunto la difesa di un coniuge nel giudizio per cessazione degli effetti civili del matrimonio pur avendo in precedenza assistito congiuntamente i coniugi nel giudizio di separazione tra gli stessi intercorso; comporta altresì valutazione disciplinare per il possibile contrasto con i doveri di lealtà e correttezza verso i Colleghi di cui all’articolo 19 del Codice Deontologico Forense il comportamento dell’Avvocato che non abbia aderito alla richiesta di rinvio di udienza formulata dal Collega, rinvio che era stato in precedenza concordato tra i due legali. Nel caso di specie la competente Sezione ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’incolpato in quanto non appare raggiunta sicura prova che possa fare ritenere la disciplinare responsabilità dell’incolpato per i fatti contestati.

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