2/2015
Procedimento n° 2 / 2015

Decisione procedimento 2/2015

Comporta violazione dell’art. 33 del Nuovo Codice deontologico Forense l’aver omesso di procedere alla restituzione all’ex cliente della documentazione da quest’ultima richiesta. La messa a disposizione della documentazione presso lo studio non esenta l’avvocato dalla contestazione della violazione disciplinare in quanto ai fini della osservanza del precetto imposto dall’art. 33 del Nuovo Codice Deontologico Forense (art. 42 del previgente Codice) quest’ultimo deve attivarsi provvedendo ad inviare la documentazione presso il domicilio del cliente perché il verbo restituire implica una condotta attiva da parte dell’avvocato. L’intervenuta stipula di un atto transattivo, le intervenute formali rinunce degli esponenti all’esposto presentato nonché l’assenza di conseguenze pregiudizievoli consente di ritenere l’infrazione lieve e scusabile tale da giustificare la irrogazione della sanzione del richiamo verbale.

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