1/2021
Decisione n° 1 Procedimento n° 26 / 2018

Decisione 1/2021

È principio fondamentale che nell’esercizio della professione l’avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, senza però mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte e del suo difensore in ossequio ai doveri di lealtà, correttezza e ai principi di colleganza.

L’avvocato, sulla base di quanto previsto e disposto dall’art. 52 del Codice deontologico forense, ha dunque il dovere di comportarsi  in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del collega avversario, così come nei confronti dei magistrati, delle parti e più in generale dei terzi, la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, nè dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si configura la violazione dell’art. 52 del Codice Deontologico Forense, va individuato nella intangibilità della reputazione e del decoro della persona del contraddittore.

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