E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 53 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato, contrario ai principi di dignità e reciproco rispetto nei rapporti con il magistrato, che in istanza al magistrato si riservi, in caso di manto accoglimento ogni valutazione e conseguente determinazione, anche in termini di esposto al Consiglio Giudiziario territorialmente competente nonché al Consiglio Superiore della Magistratura.
La decisione ha ritenuto che l’Avvocato non ha utilizzato espressioni biasimevoli [Tiene un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che usi nei confronti di un magistrato espressioni offensive e denigratorie. Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che aveva accusato il giudice di: “faziosa preferenza”, “tracotanza”, “insolenza”, “complessiva e molteplice incuria». (C.N.F. 13/05/2002, n. 46)] ma ha esercitato correttamente il diritto di argomentazione, parte integrante della difesa, che, come tale non può e non deve essere limitato anche quando si tratta di questioni potenzialmente delicate come la prospettazione di un esposto all’organo giudicante, sempreché l’enunciazione non si configuri come un tentativo di condizionare indebitamente il Tribunale.
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