11/2026
Procedimento n° 111 / 2024

DECISIONE 11/2026

Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense le comunicazioni concernenti il reddito netto professionale e del volume d’affari negli anni 2010, 2020, 2021 e 2022, è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’art. 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70, quarto comma, del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi).

Il provvedimento adottato ha tenuto conto dell’avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva per gli anni in contestazione.

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