E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 19 e 52 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che propone opposizione all’esecuzione nell’immediatezza della notifica del pignoramento, senza aver preventivamente interpellato il collega avversario per avere chiarimenti sull’avvio dell’esecuzione, nonostante l’intervenuta transazione; e che pretende, a seguito dell’opposizione all’esecuzione proposta, il pagamento di somme eccessivamente gravose e non dovute, nonostante l’ammissione dell’errore da parte dell’esponente e la sua dichiarata disponibilità a rifondere le spese dell’opposizione, con ciò palesando un intento contrario ai valori della buona fede e correttezza tra colleghi.
Da un’attenta analisi delle difese svolte, dall’esame della documentazione prodotta in atti e dalle risultanze istruttorie non sono risultati provati con assoluta certezza i fatti oggetto del capo di incolpazione e le dichiarazioni stesse, offerte nel corso del dibattimento, non hanno consentito di riscontrare al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti.
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