15/2023
Procedimento n° 11 / 2022

DECISIONE 15/2023

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 52, comma 1, del Codice Deontologico Forense e dell’articolo 19 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che in scritti difensivi rivolga all’Avvocato di controparte parole e/o frasi dai toni forti.

La valutazione della natura offensiva o sconveniente delle frasi utilizzate non deve fermarsi alla superficie del passaggio difensivo incriminato, ma deve penetrare la sostanza al di là della sua resa letterale nonché, ancora, come il criterio fondamentale per valutare la liceità delle espressioni vietate è quella della loro attinenza alla difesa, specie se sconvenienti ma non direttamente offensive.

Espressioni quali “abuso del diritto e/o del processo” o “riprovevole”, seppur forti e graffianti, attengono alla difesa e non sono disciplinarmente rilevanti (vedansi CNF 180/19; CNF 110/2015, CNF 129/14).

Stampa
Torna in alto