19/2023
Procedimento n° 19 / 2023

DECISIONE 19/2023

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 10 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.) e dell’articolo 13 del Codice Deontologico Forense  (L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.), il comportamento dell’Avvocato che invii al datore di lavoro del proprio cliente copia di sentenza riguardante quest’ultimo e avente rilievo, negativo, nell’ambito del rapporto di lavoro del cliente medesimo.

Nel caso di specie non sussiste violazione dell’art. 13 del Codice Deontologico Forense poiché una sentenza è pubblica.

Nel caso di specie non sussiste violazione dell’art 10 del Codice Deontologico Forense in quanto l’Avvocato ha rispettato il dovere deontologico gravante sul cliente, nell’ambito del rapporto di lavoro da quest’ultimo instaurato, di comunicare al datore di lavoro ogni provvedimento – anche a sé sfavorevole – nell’ambito del procedimento giudiziario in cui era coinvolto, atteso che opinare diversamente significherebbe interpretare “l’interesse della parte assistita” nel senso di aiutare quest’ultima a sottrarsi ai propri obblighi normativi e deontologici.

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