34/2022
Procedimento n° 01 / 2021

Decisione 34/2022

Costituisce violazione della previsione dall’art. 29, comma 5, del Codice Deontologico Forense (L’avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.), il comportamento dell’avvocato il quale abbia chiesto al proprio cliente, quale compenso per il patrocinio in giudizio civile, compenso di circa Euro 11.000,00, dopo che il cliente medesimo non aveva provveduto al pagamento del compenso in precedenza indicato dall’avvocato nella minor somma di circa Euro 6.000,00 senza aver fatto riserva di chiedere un compenso maggiore nel caso di mancato pagamento.

L’esistenza di un rapporto di amicizia tra l’avvocato e il cliente può motivare un trattamento di favore per il cliente medesimo nonché la mancata espressione da parte del professionista di una riserva ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Codice Deontologico Forense, ma, quale circostanza che attiene alle motivazioni personali dell’agire, non scrimina il contestato comportamento deontologicamente illecito, giustificando tuttavia, unitamente alla incensuratezza dell’incolpato, l’applicazione di sanzione attenuata rispetto a quella edittale.

Stampa
Torna in alto