38/2024
Procedimento n° 201 / 2022

DECISIONE 38/2024

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 17 co. 2 e 35 co. 1 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato il quale, nel pubblicizzare la sua attività professionale sul suo sito Web, dichiara, contrariamente al vero, di essere convenzionato con un Pubblica Amministrazione (nel caso di specie la convenzione, in sede dibattimentale, è risultata esistente).

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 37, comma 4 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato il quale offre direttamente le proprie prestazioni professionali al personale di una Pubblica Amministrazione sul luogo di lavoro, inviando a mezzo PEC ai loro indirizzi una comunicazione avente ad oggetto un offerta di convenzione.

L’articolo 37, comma 4, del Codice Deontologico Forense vieta all’Avvocato, anche per interposta persona, di “offrire le proprie prestazioni” di offrire le proprie prestazioni al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico: il “divieto di offrire” riguarda il divieto di “eseguire, dare corso all’espletamento di prestazioni professionali” presso i luoghi indicati dalla norma (CNF parere n. 82 del 12 dicembre 2018) e non quello di “presentare o proporre”, talchè il precetto concerne unicamente il divieto di esercitare la professione forense in luoghi non conformi a dignità e correttezza, al fine di pubblicizzare la propria attività.

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 19 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato il quale, richiesto di chiarire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati l’esistenza o meno di una convenzione stipulata con una Pubblica Amministrazione, fornisce una risposta non veritiera.

I doveri di “verità” e di “collaborazione” con le Istituzioni forensi cui fanno riferimento gli articoli 19 e 71 del Codice Deontologico Forense non possono essere intesi come estesi al punto di precludere all’Avvocato sottoposto a procedimento, ad indagine disciplinare o in procinto di esserne attinto, il diritto di difendersi “tacendo” od anche “mentendo”, ossia di negare l’addebito mossogli anche col silenzio o rendendo dichiarazioni non vere, perché così ne risulterebbe coartata la sua libertà di scegliere la strategia difensiva ritenuta più opportuna.

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