37/2024
Procedimento n° 18 / 2020

DECISIONE 37/2024

Costituisce violazione dell’articolo 13, comma 5, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e degli articoli 9 e 27, comma 2 del Codice Deontologico Forense, l’aver richiesto ed ottenuto dal cliente, assistito in forza di mandato congiunto anche da altro Avvocato in via stragiudiziale in vertenza relativa a sinistro stradale, in assenza di qualsivoglia preventivo o accordo scritto, il pagamento della somma di € 15.000,00, comprensivi di oneri ed accessori di legge a titolo di “onorari pratica acconto spese borsuali causa”.

Costituisce violazione dell’articolo 3, comma 2, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e degli articoli 9, 19 e 27, comma 6, del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato il quale, dopo aver ricevuto l’incarico di assistere e rappresentare il cliente, in forza di mandato congiunto rilasciato anche ad altro Avvocato, in via stragiudiziale in vertenza relativa a sinistro stradale nei confronti di compagnia assicuratrice, addiviene ad una soluzione transattiva delle vicende risarcitorie sottese all’occorso, omettendo di aggiornare costantemente e compiutamente l’assistito, trascurando di consegnargli la documentazione proveniente dall’assicurazione, così fornendo informazioni incomplete, e venendo meno ai doveri di diligenza e decoro propri della professione forense con riguardo ai rapporti con l’assistito; nonché serbando un comportamento ispirato alla slealtà nei confronti del co-difensore, tacendo informazioni e fatti sul divenire della trattativa con la compagnia di assicurazione.

Costituisce violazione dell’articolo 3, comma 2, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 e degli articoli 9, 30, 31 e 64 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato il quale, nell’assistere un cliente unitamente ad altro Avvocato, in forza di mandato congiunto, in via stragiudiziale in vertenza relativa a sinistro stradale, contravvenendo all’accordo raggiunto con il co-difensore, ometteva di corrispondere a quest’ultimo le somme – di cui già aveva disponibilità – dovute a titolo di pagamento dell’attività professionale posta in essere in favore della comune cliente.

(Nel caso specie le violazioni sono state accertate ma è stato apprezzato il comportamento dell’incolpato che ha posto prontamente fine al tema del contendere ed ha riparato gli asseriti torti/violazioni commessi).

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