42/2022
Procedimento n° 93 / 2020

Decisione 42/2022

E’ suscettibile di valutazione, in riferimento alle previsioni degli articoli 9 del Codice Deontologico Forense (doveri di correttezza, lealtà, e indipendenza) e 55, comma 2, del Codice Deontologico Forense (Il difensore, nell’ambito del procedimento penale, ha facoltà di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali), il comportamento dell’avvocato che, quale legale di parte offesa, utilizzi, allegandola ad atto di denuncia-querela dallo stesso predisposto, una dichiarazione autoaccusatoria redatta e sottoscritta da persona, sospettata di fatti costituenti reato, nel corso di colloquio dalla stessa avuto con altro Avvocato, senza che tale persona venisse informata delle possibili conseguenze di tale dichiarazione (ed in particolare che questa avrebbe potuto, come è stata, utilizzata contro di lei), senza comunicarle che la conversazione veniva registrata e senza documentare in forma scritta le informazioni assunte.

Nel caso di specie, per effetto delle risultanze del dibattimento si è giudicato che dal fatto contestato non emerga alcuna responsabilità disciplinare a carico dell’incolpato.

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