41/2022
Procedimento n° 150 / 2021

Decisione 41/2022

Il fatto di non avere, nonostante il mandato ricevuto, promosso l’attività di patrocinio in conformità all’incarico assunto, costituisce violazione dell’art. 26, 3° comma, del Codice Deontologico Forense quando l’omissione derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita e si pone in contrasto con i doveri di correttezza e diligenza fissati dall’articolo 9 del Codice Deontologico Forense, nonché con il dovere di adempiere fedelmente l’incarico ricevuto così come previsto dall’articolo 10 del Codice Deontologico Forense.

Il corretto comportamento procedimentale dell’incolpato, che non solo ha riconosciuto la propria mancanza ma ha anche manifestato la volontà di restituire l’anticipo ricevuto, giustifica la sanzione attenuata dell’avvertimento.

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