7/2022
Decisione n° 7 Procedimento n° 92 / 2016

Decisione 7/2022

Viola il disposto di cui all’art. 48, comma 1, del Codice Deontologico Forense, secondo il quale “L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.”, il comportamento tenuto dall’avvocato che ha depositato in procedimento civile una lettera, inviatagli dal  difensore della controparte, non qualificata come riservata personale, ma contenente proposte transattive.

La ratio della norma dell’art. 48, comma 2, lettera a) del Codice Deontologico Forense che consente all’avvocato di produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un accordo è quella di evitare l’impossibilità di documentare un accordo ormai perfezionato, in relazione al quale la riservatezza peraltro non avrebbe più ragione di porsi, ma è di tutta evidenza che l’accordo, per la corretta applicazione dell’eccezione, debba essere tale da portare al definitivo superamento della lite.

Nel caso di specie nella lettera prodotta in giudizio, vi è prova del raggiungimento di un accordo relativamente solo ad un aspetto del contendere tra le parti, ma non è contenuta la piena accettazione delle proposte di parte avversa, posto che nella stessa sono poste condizioni alle proposte avversarie riguardo ad alcuni degli aspetti da definirsi per il raggiungimento di un complessivo accordo che possa condurre effettivamente al superamento della lite, né tutte le questioni son compiutamente affrontate. 

Stampa
Torna in alto