E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 68, commi 1 e 2, del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che assume incarico contro ex cliente a distanza di quattro mesi dall’esaurimento dell’attività di consulenza ed assistenza resa nell’interesse del medesimo (Nel caso di specie la decisione ha accertato l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare).
Costituisce violazione degli articoli 9 e 19 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato il quale omette di informare, in sede di trattative e di sottoscrizione di accordo transattivo la controparte del proprio cliente e il difensore di quest’ultima di aver precedentemente presentato denuncia-querela nei confronti della stessa controparte del cliente.
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