8/2025
Procedimento n° 89 / 2024

DECISIONE 8/2025

Costituisce violazione degli articoli 9 e 63, primo comma, del Codice Deontologico Forense e dei principi di lealtà, correttezza, dignità, decoro, il comportamento dell’Avvocato che cerca di inibire la realizzazione del diritto alimentare riconosciuto al figlio minore e che ne ha di fatto ritardato la realizzazione, adducendo motivazioni ingannevoli ed infondate, e non riconoscibili come tali dal terzo datore di lavoro, tenuto all’erogazione degli emolumenti in favore del minore, motivazioni quali: la natura di credito contestato laddove lo stesso credito sia già stato deciso con sentenza, nonché l’avvenuto esperimento di ulteriore azione giudiziaria idonea ad inficiare il titolo esecutivo, laddove la stessa non sia mai ritualmente proposta né radicata.

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