9/2021
Decisione n° 9 Procedimento n° 31 / 2018

Decisione 9/2021

Integra violazione degli articoli 9 e 52, 1° comma del Codice Deontologico Forense il comportamento dell’Avvocato che, in atto di querela, abbia utilizzato espressioni offensive e sconvenienti nei confronti della persona querelata.

Il principio del ne bis in idem è norma di ordine pubblico processuale e quindi “non è ‘esportabile’ nei procedimenti amministrativi, ontologicamente diversi” (Cass. SSUU 23.4.2021 n. 10852).

Ai sensi dell’art. 2 del Codice Deontologico Forense rileva ogni ipotesi di violazione dell’obbligo deontologico da parte dell’avvocato, sia quando agisca nell’esercizio del suo ministero, sia nell’ambito “privato”.

L’avvocato deve “esprimere il proprio biasimo o formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi (…). Tale divieto non si pone in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti: è stato inoltre precisato che, ai fini di un ordinato e corretto esercizio della professione forense, l’avvocato deve obiettivamente e serenamente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite a favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo. Il dovere di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa” (Cass. SSUU 17.5.2021 n. 13168).

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