10/2015
Procedimento n° 10 / 2015

Decisione procedimento 10/2015

Il praticante abilitato che abbia svolto attività defensionale in un procedimento ex art. 589 c.p. esorbitante la sua competenza come delimitata dall’art. 550 c.p.c. e precisamente avendo autenticato la firma del cliente nell’atto di nomina a difensore di fiducia e depositato poi detta nomina in cancelleria del Tribunale, viola l’art. 5 Codice Deontologico vigente (art. 21 C.D. previgente) compromettendo così anche l’immagine della classe forense.

Risulta per tabulas, che il mandato fu ricevuto ed autenticato dal praticante abilitato e depositato in cancelleria il giorno successivo, laddove l’iscrizione alla Sezione degli Avvocati stabiliti è avvenuta solo in data ancora successiva a quella del compimento di dette attività (mentre irrilevante è l’errata citazione in sede di autentica dell’art. 583 n. 3 c.p.p.: il contenuto è tipico della nomina a difensore e – in quanto occorra – va rilevato che anche il Giudice penale l’ha ritenuto come tale nell’ordinanza letta all’udienza 19.05.15 e che si è espressa sull’eccezione mossa sulla validità del mandato). Né è apprezzabile che l’atto di nomina di difensore proviene solo dalla parte: l’autentica della firma è atto tipico del difensore, come si desume chiaramente dall’art. 39 disp. att. c.p.p. (in tale senso è anche Cass. Pen. 19 gennaio-13 luglio 2011 n. 27440) configura il reato di cui all’art. 348 c.p., pur potendosi apprezzare la tenuità della condotta ai fini di sanzione.

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