Costituisce comportamento contrario all’obbligo di svolgere la propria attività professionale con diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale, oltreché violazione dell’obbligo di comunicare alla parte assistita il compimento di atti necessari a evitare effetti pregiudizievoli in relazione agli incarichi in corso, l’aver comunicato a proprio cliente la possibilità di proporre appello avverso a sentenza solo allorché i termini per una eventuale impugnazione erano scaduti, l’aver richiesto a proprio cliente il versamento di denaro per il compimento di attività giudiziale per un procedimento che era già stato definito con sentenza passata in giudicato, nonché l’aver utilizzato, nel rivolgersi al cliente, espressioni sconvenienti e di contenuto velatamente minaccioso.
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9/2015
Procedimento n° 9 / 2015