1/2017
Procedimento n° 01 / 2017

Decisione procedimento 1/2017

Costituisce violazione degli obblighi di esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza (art. 9 Codice Deontologico), di mantenere nei confronti dei colleghi e delle istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà e di evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti e terzi (art. 52, comma 1, Codice Deontologico) l’aver utilizzato in uno scritto difensivo espressioni offensive e/o sconvenienti nei confronti del giudice di primo grado del tutto avulse dalle esigenze di difesa o comunque non necessarie per chiarire la situazione di fatto e di diritto (l’incolpato imputava all’organo giudicante di primo grado di aver dichiarato il falso, di essere stato parziale e di aver posto a fondamento della decisione delle ragioni fondamentalmente false). La mancanza di precedenti di violazioni norme deontologiche dell’incolpato giustifica la sanzione attenuata dell’avvertimento.

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