14/2026
Procedimento n° 66 / 2022

DECISIONE 14/2026

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 19 e 52 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che usa espressioni offensive e denigratorie negli scritti del giudizio civile nei confronti del collega avversario, usando le seguenti frasi “la difesa di controparte continua a fare e generare confusione, ovviamente non avendo nulla da argomentare”; “si rileva pertanto la contraddizione in termini svolta nel giro di poche righe che qualifica ancora una volta lo stato di assoluta superficialità con la quale la parte convenuta incide sull’ argomentare” “Ai sensi di art. 88 cpc si contesta formalmente a controparte l’ obbligo doveroso verso un comportamento in giudizio improntato a lealtà e probità detto che viene negata l’ esistenza di un documento formalmente riconosciuto in atto di costituzione e risposta la perizia. Infine ai sensi art. 9 e 50 del CDF si contestano formalmente deroghe ai doveri di probità e di verità del professionista in ragione di cui sopra”, di fatto accusando il collega avversario di illeciti deontologici insussistenti e di aver negato falsamente l’esistenza agli atti di un documento, nella consapevolezza di non averlo prodotto.

All’esito dell’istruttoria dibattimentale è stata ritenuta l’insussistenza delle violazioni prospettate.

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