13/2026
Procedimento n° 8 / 2025

DECISIONE 13/2026

Viola il disposto degli articoli 9, 10, 12, 14 e 26 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che nella sua qualità di pubblico ufficiale indebitamente rifiutava atti del suo ufficio che per ragioni di giustizia devono essere compiuti senza ritardo: in particolare, nominato amministratore di sostegno omette di depositare annualmente al Giudice Tutelare i rendiconti annuali inerenti la gestione delle somme dell’amministrata, contravvenendo a quanto prescritto, ai sensi dell’art. 405 c. 3 n. 6 c.c., dal decreto di nomina.

Viola il disposto degli articoli 9, 10, 12, 14 e 26 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, nella veste di amministratore di sostegno, legalmente richiesto dal Giudice non compie un atto del suo ufficio, contravvenendo a ordinanza con cui il Giudice Tutelare gli intima di depositare i rendiconti delle annualità entro 15 giorni dal ricevimento.

Viola il disposto degli articoli 9, 10, 12, 14 e 26 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che, nella veste di amministratore di sostegno, per tutta la durata dell’incarico gestisce in modo irregolare ed arbitrario le somme di proprietà dell’amministrato o deposita rendiconti che presentavano errori di calcolo e gestione esclusivamente in contanti (solo prelievi), senza allegare le pezze giustificative a corredo delle spese asseritamente effettuate; omette di richiedere le dovute autorizzazioni al giudice tutelare per le operazioni eccedenti l’ordinaria amministrazione sul patrimonio dell’amministrato.

Viola il disposto degli articoli 9, 10, 12, 14, 26 e 30 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che in qualità di pubblico ufficiale quale amministratore di sostegno, avendo per ragioni del suo ufficio la disponibilità delle somme di proprietà dell’amministrato, si appropriava di diverse somme effettuando arbitrariamente operazioni distrattive.

Viola il disposto degli articoli 9, 10, 12, 14, 26 e 30 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che indebitamente rifiuta atti del suo ufficio che per ragioni di giustizia – oneri giuridici connessi all’incarico ricoperto – e sanità – essendo l’amministrato invalido non autosufficiente bisognoso di assistenza continua – dovevano essere compiuti senza ritardo: in particolare non si attiva per ottenere in termini l’attestazione ISEE per l’assistito facendolo decadere dal contributo regionale FAP (fondo autonomia possibile), così cagionandogli un grave danno economico; abitualmente ritarda ovvero omette i pagamenti mensili delle collaboratrici domestiche e addette alle pulizie e omette il tempestivo versamento delle somme necessarie per provvedere alle esigenze della quotidianità dell’assistito.

Nella determinazione della sanzione è stata presa in considerazione la violazione più grave (la sospensione da 6 mesi a 2 anni) ed è stato valutato se, nel caso concreto, ricorressero i presupposti per la diminuzione della sanzione edittale ai sensi dell’art. 22, comma 3, lettera b) del C.d.F. “alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale fino a un anno”: valutazione positiva in quanto dagli esiti dibattimentali, oltrechè dal comportamento tenuto dall’incolpato in tutto il corso del procedimento, è emersa l’assenza di ogni comportamento appropriativo o di depauperamento della sfera patrimoniale degli amministrati, oltreché l’avvenuto risarcimento del danno a favore di un amministrato da parte dell’incolpato e infine che quest’ultimo non ha percepito alcun indennizzo per tutti gli anni in cui ha presentato la propria attività di amministratore di sostegno.

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