E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 9, 19, 42, primo comma e 52 primo comma del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che esprime apprezzamenti denigratori, squalificanti, offensivi e sconvenienti sull’asserita incapacità professionale del collega di controparte, e anche della stessa controparte personalmente, oltreché nei propri scritti depositati in giudizio, nella corrispondenza con il primo, trasmettendo altresì le missive a terzi soggetti,.
Costituisce violazione dei doveri di cui agli articoli 9 e 56, secondo comma, del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che intrattiene contatti con la figlia minore del proprio cliente in relazione alla controversia familiare per cui aveva ricevuto mandato, nell’intento di convincere la minore ad incontrare il padre.
E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni dell’articolo 9 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che nello svolgimento dell’attività professionale in relazione a controversia familiare, coinvolge le proprie figlie minori recandosi al domicilio della controparte allo scopo di porre in attuazione il diritto di visita alla figlia del cliente; intrattiene contatti diretti con la madre della controparte, ponendola in difficoltà, sempre nell’intento di attuare il diritto di visita del Cliente alla propria figlia minore, per la strada, davanti alla scuola della bambina; intrattiene diverbio con la madre della controparte in occasione di accesso alla casa di costei assieme al proprio cliente, nel tentativo di attuare il diritto di visita alla figlia di questi; usa, nella corrispondenza con il difensore di controparte, inviata anche alla controparte, al CTU, al co-difensore e al proprio Cliente, espressioni sconvenienti e offensive relative alla figlia minore di cliente e controparte.
E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 9, 42, primo comma, e 52, primo comma, del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che esprime apprezzamenti denigratori e squalificanti sull’asserita incapacità professionale della collega di controparte e della controparte, anch’essa avvocato, nella corrispondenza con il legale avversario.
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