9/2025
Procedimento n° 76 / 2022

DECISIONE 9/2025

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 4, 9 e 25 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che nell’espletamento del mandato conferito dal cliente, conviene con lo stesso un patto di quota lite ai fini della determinazione dei propri compensi (Nel caso di specie il compenso era indicato a percentuale sul valore e sul rischio della causa, valore non predeterminato ma indicato in scaglioni come da tariffario forense).

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 4, 9 e 27, sesto comma, del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che nell’espletamento del mandato conferito dal cliente, fornisce al proprio assistito una informazione parziale e non corretta al fine di giustificare in modo non veritiero una fase processuale della causa (Nel caso di specie i fatti oggetto del capo di incolpazione non hanno trovato dimostrazione in sede dibattimentale).

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