32/2024
Procedimento n° 122 / 2022

DECISIONE 32/2024

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 9, 17 secondo comma e 36 primo comma del Codice Deontologico Forense nonché del combinato disposto degli articoli 7 primo comma e 11 D.Lgs 96/2001, il comportamento dell’Avvocato che utilizza un titolo professionale non conseguito, apparendo in volantino elettorale rivolto alla collettività, come “Avvocato con abilitazione in Italia e Spagna”, e ciò avendo omesso di vigilare, con l’ordinaria diligenza, sulla corretta pubblicazione del proprio titolo professionale di Abogado o Avvocato Stabilito (nel caso di specie le risultanze dibattimentali hanno accertato che la formazione dei volantini elettorali viene necessariamente effettuata da un responsabile di lista che è persona diversa dai candidati e che l’incolpato non avrebbe potuto chiedere la rettifica attesa la perentorietà dei termini elettorali, mentre nel curriculum vitae l’incolpato aveva correttamente indicato la propria qualifica professionale).

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