E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 19, 26 e 46 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato che in procedimento penale, quale difensore di fiducia dell’imputato, non partecipa ad udienza collegiale (nel caso di specie le risultanze dibattimentali hanno accertato che l’assenza dell’incolpato all’udienza collegiale non era dovuta a negligenza ma ad una strategia, peraltro concordata con i difensori degli altri imputati, diretta ad ottenere la pronuncia della prescrizione, in concreto ottenuta. Per consolidata giurisprudenza disciplinare l’assenza del difensore di fiducia in una udienza penale, se finalizzata a far ottenere all’imputato il beneficio della pronuncia di prescrizione in relazione ai capi di imputazione allo stesso ascritti, costituisce legittima attività difensiva non integrante profili di rilievo deontologico).
Il comportamento assunto dall’Avvocato per avere omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense la comunicazione concernente il reddito netto professionale e del volume d’affari prodotto per agli anni 2015 (Mod. 5/2016), 2016 (Mod. 5/2017) e 2017 (Mod. 5/2018), è in contrasto con la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 16 del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia.), nonché con l’art. 70, quarto comma, del Codice Deontologico Forense (L’avvocato deve assolvere gli obblighi assicurativi previsti dalla legge, nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi) (nel caso di specie è stato dimostrato documentalmente che l’incolpato ha sanato la propria posizione con la Cassa Forense sia pure tardivamente: ciò non elide del tutto il profilo disciplinare ma la Sezione in considerazione della resipiscenza dell’incolpato ha ritenuto di applicare il richiamo verbale di cui all’art. 28 di cui al Regolamento 21 febbraio 2014 n. 2).
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