11/2025

DECISIONE 11/2025

E’ suscettibile di valutazione disciplinare, in relazione alle previsioni degli articoli 9 e 52 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che importuna il difensore della controparte dopo un’udienza, urlando che lo avrebbe denunciato per aver commesso di un reato.

Viola il disposto degli articoli 9 e 53 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che non tiene nei confronti del magistrato, presso il quale pende causa per l’affidamento della figlia minore, un rapporto improntato a dignità e al reciproco rispetto e utilizza sul proprio profilo facebook espressioni offensive o comunque sconvenienti.

Viola il disposto degli articoli 9 e 63 del Codice Deontologico Forense l’avvocato che tramite il proprio profilo facebook, esprime apprezzamenti denigratori con riguardo alla attività svolta dai Servizi Sociali.

Viola il disposto degli articoli 9 e 63 del Codice Deontologico Forense l’avvocato il quale diffonde sui giornali informazioni erronee e prive di veridicità circa il fatturato e le finalità di un operatore privato, danneggiando in tal modo l’immagine e la reputazione del personale ivi operante.

Viola il disposto degli articoli 9, 52 e 53 del Codice Deontologico Forense l’avvocato il quale pubblica sul proprio profilo facebook le foto ritraenti un giudice del Tribunale accompagnate da accuse gravi e calunniose.

Viola il disposto degli articoli 9, 52, 53 e 63 del Codice Deontologico Forense l’avvocato il quale invia a organi istituzionali proprie missive nelle quali vengono utilizzate espressioni offensive o comunque sconvenienti nei confronti di diversi Giudici del Tribunale, della Polizia Giudiziaria, della Procura della Repubblica e dei Servizi Sociali del Comune.

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