1/2020
Decisione n° 1 Procedimento n° 9 / 2018

Decisione 1/2020

Perché si possa affermare la violazione deontologica della disposizione dell’articolo 26, 3° comma del Codice Deontologico Forense, l’omissione nell’adempimento del mandato professionale deve derivare da non scusabile e rilevante trascuratezza delle parti assistite.

L’inadempimento contrattuale al mandato professionale non ha rilevanza deontologica ex se, non potendo ogni inadempienza addebitabile al professionista, per quanto rilevante sul piano della responsabilità civile, integrare anche la responsabilità disciplinare, essendo al tal fine richiesto un quid pluris, ovvero, appunto, un comportamento non scusabile e denotante grave trascuratezza.

La trascuratezza non scusabile nell’adempimento del mandato professionale non può essere ravvisata in comportamenti che trovano spiegazione in una particolare situazione di difficoltà personale.

Costituisce violazione dell’obbligo di informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato affidato all’avvocato, previsto dall’articolo 27, 6° comma del Codice Deontologico Forense, l’aver omesso di informare il Cliente della tardiva presentazione di un ricorso e anzi sottacendogliela fin quando possibile.

Il comportamento dell’incolpato che, alla luce di una valutazione complessiva, sia considerato lieve e scusabile consente l’applicazione del richiamo verbale (Nel caso di specie sotto il profilo oggettivo rileva il fatto che la violazione ha portato danno modesto al Cliente che ha raggiunto un soddisfacente accordo con la compagnia che assicura l’avvocato per la responsabilità professionale; sotto il profilo soggettivo ha rilievo l’“incensuratezza” dell’incolpato, la condotta post factum, condotta tesa a favorire e sollecitare la definizione del danno con la compagnia assicuratrice, e le motivazioni del comportamento).

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