2/2020
Decisione n° 2 Procedimento n° 90 / 2015

Decisione 2/2020

Costituisce violazione dell’obbligo di evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi, l’attribuzione al magistrato di avere costruito un’accusa “inesistente e delirante per fini di carriera” nei confronti dello stesso avvocato, imputato di calunnia.

Non integra la violazione dell’articolo 29, 4° comma del Codice Deontologico Forense e quindi del dovere di non richiedere compensi manifestamente sproporzionati rispetto all’attività svolta, la richiesta dell’Avvocato, difensore d’Ufficio, che non risulti manifestamente sproporzionata rispetto all’attività svolta in considerazione della non banalità del processo, dell’effettuato studio del corposo fascicolo anche ai fini del colloquio avuto con l’imputato e del successivo riconoscimento giudiziale nel decreto ingiuntivo, non fatto oggetto di opposizione e seguito dalla definizione della posizione con il Cliente.

Costituisce violazione dell’obbligo di esercitare l’attività professionale con correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza ai sensi dell’articolo 9 del Codice Deontologico Forense, oltreché del dovere di svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazioni professionale ai sensi dell’articolo 12 del Codice Deontologico Forense, e della previsione dell’articolo 26, comma 3 del Codice Deontologico Forense per aver mancato di compiere atti inerenti al mandato conferitogli, ciò derivando da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita, la condotta dell’avvocato che “incarica” l’assistito di depositare presso il competente Ufficio Giudiziario atto giudiziale, previa apposizione sull’originale e sulle copie dell’atto in questione della firma apocrifa dello stesso difensore.

Non integra la violazione dell’articolo 29, 8° comma del Codice Deontologico Forense e quindi del divieto per l’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di chiedere o percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge il comportamento dell’avvocato che formula richiesta di pagamento al cliente condizionata alla mancata ammissione di quest’ultimo al patrocinio a spese dello Stato e poi definitivamente vi rinuncia.

Non si pone in contrasto con il rapporto di fiducia che fonda il rapporto con il cliente, con l’obbligo di diligenza nello svolgimento dell’attività professionale e con i doveri inerenti al mandato assunto, l’avvocato, nominato difensore d’Ufficio dell’imputato, che non partecipa a un’udienza dibattimentale per effetto di un errore di calendarizzazione dell’udienza, pur avendo partecipato alle udienze successive e avendo anche impugnato con successo, nell’interesse del difeso, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale.

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