12/2020
Decisione n° 12 Procedimento n° 67 / 2017

Decisione 12/2020

Si pone in contrasto con il rapporto di fiducia che fonda il rapporto con il cliente, con l’obbligo di diligenza nello svolgimento dell’attività professionale e integra violazione dei doveri inerenti al mandato assunto, il comportamento dell’avvocato, nominato difensore d’Ufficio dell’imputato, che diserta plurime udienze penali.

Costituisce violazione dell’articolo 11 della Legge 31.12.2012 n. 247, nonché dell’articolo 15 e dell’articolo 70 , 6 comma del Codice Deontologico Forense, non aver adempiuto all’obbligo formativo nel triennio 2014-2016, avendo conseguito tre crediti formativi in luogo del numero minimo di sessanta.

Costituisce violazione dei doveri professionali ai sensi dell’articolo 26, 3° comma del Codice Deontologico Forense l’avere omesso di dar corso a incarico professionale conferitogli dal cliente per l’ottenimento della cittadinanza italiana a favore della parte assistita.

Costituisce violazione dei precetti fissati dall’articolo 29, 3° comma del Codice Deontologico Forense aver percepito da proprio cliente acconto dal proprio cliente senza rilasciare la relativa documentazione fiscale.

Si pone in violazione dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza, previsti dall’articolo 9, comma 1, del Codice Deontologico Forense, oltreché del dovere di provvedere agli adempimenti fiscali previsti dalla normativa in materia così come previsto dall’articolo 16 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’Avvocato, titolare di reddito di lavoro autonomo, il quale, per fini di evasione di imposta diretta ed indiretta, occulta e comunque distrugge un numero imprecisato di fatture/parcelle emesse per la propria attività professionale nei confronti di clienti [nel caso si accertava quanto meno l’occultamento o la distruzione di fatture/parcelle emesse negli anni (che venivano acquisite a seguito di controlli incrociati presso i clienti) di cui è obbligatoria la conservazione, in modo che – stante anche la contemporanea pressoché assenza di conservazione di contabilità, pressoché totale assenza di registrazioni, di versamenti di imposta e di omesse presentazioni delle dichiarazioni annuali – non era possibile la esatta ricostruzione dei redditi e del volume di affari].

La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare.

Si pone in contrasto con il rapporto di fiducia che fonda il rapporto con il cliente, con l’obbligo di diligenza nello svolgimento dell’attività professionale e integra violazione dei doveri inerenti al mandato assunto, il comportamento dell’avvocato, nominato difensore di fiducia dell’imputato, che diserta plurime udienze penali, e omette di svolgere ogni attività difensiva, anche di impugnazione della sentenza in esito al procedimento.

Costituisce violazione dei doveri di diligenza di cui agli articoli 9 e 12 del Codice Deontologico Forense, di fedeltà di cui all’articolo 10 del Codice Deontologico Forense e di informazione alla parte assistita di cui all’articolo 27 comma 6 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato, quale difensore di fiducia, che non informa l’imputato degli atti comunicatigli o notificatigli, quale il decreto di citazione diretta a giudizio.

Costituisce violazione dei doveri di diligenza di cui agli articoli 9 e 12 del Codice Deontologico Forense, di fedeltà di cui all’articolo 10 del Codice Deontologico Forense e di comunicazione alla parte assistita di cui all’articolo 27 comma 7 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato che, quale difensore di fiducia, non informa la parte assistita della necessità di impugnare la sentenza penale di condanna emessa a carico di quest’ultima (nel caso di specie la negligenza del professionista nell’assolvere il mandato difensivo è apparsa grave e rivelatrice di un totale disinteresse per le sorti dell’imputato, che ne ha subito rilevante pregiudizio, venendo stato privato di effettiva difesa, della possibilità di introdurre prove, scegliere riti alternativi, proporre impugnazioni e ha dovuto subire la privazione della libertà personale).

Costituisce violazione dei doveri di diligenza di cui agli articoli 9 e 12 del Codice Deontologico Forense, di fedeltà di cui all’articolo 10 del Codice Deontologico Forense, oltreché delle previsioni dettate dall’articolo 32 commi 1 e 2 del Codice Deontologico Forense, il comportamento dell’avvocato il quale, quale difensore di fiducia, dichiara con propria lettera, trasmessa via telefax, alla Segreteria del Tribunale, di rinunciare al mandato conferitogli dall’imputato, senza dare comunicazione della rinuncia al mandato alla parte assistita e senza informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

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